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Trasparenza retributiva: guida operativa per le PMI

Indice

In breve — Cinque punti chiave

  • Il diritto di accesso alle informazioni retributive riguarda tutte le aziende, indipendentemente dalle dimensioni.
  • La soglia dei 100 dipendenti incide sugli obblighi di reporting ma non sul rischio di contestazioni.
  • I divari retributivi devono essere giustificati da criteri oggettivi e documentabili.
  • L’audit volontario consente di individuare e correggere criticità prima di eventuali richieste dei lavoratori.
  • Trasparenza retributiva, privacy e sicurezza sul lavoro sono aspetti sempre più interconnessi.

Sul recepimento della Direttiva (UE) 2023/970 — il D.Lgs. 7 maggio 2026, n. 96, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2026 e in vigore dal 7 giugno — il dibattito si è polarizzato su un numero: cento. Sopra i cento dipendenti scatta l’obbligo di comunicazione periodica sul divario retributivo; sotto, l’impressione diffusa è che “si possa stare tranquilli”. È un falso senso di sicurezza. La tesi di questo contributo è semplice e, per molte imprese, controintuitiva: a determinare l’esposizione non è la dimensione dell’organico, ma la struttura della retribuzione — e il punto più scoperto è la sua componente discrezionale. Vediamo perché, e soprattutto che cosa conviene fare adesso.

La soglia dei cento è un falso riparo

Il primo passo è separare due piani che vengono regolarmente confusi: il reporting e l’esposizione al rischio. La soglia dei cento dipendenti governa il primo — cioè l’obbligo di comunicare periodicamente i dati sul divario retributivo di genere (art. 9), con scadenze al 7 giugno 2027 per le imprese più grandi e al 7 giugno 2031 per la fascia 100-149. Ma l’esposizione al rischio segue un’altra logica, e non ha soglia.

Il diritto di informazione individuale (art. 7) si applica infatti a ogni datore di lavoro, microimprese comprese. Qualunque lavoratore può chiedere il proprio livello retributivo e i livelli medi, disaggregati per genere, delle categorie che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore; la risposta va fornita entro due mesi e il diritto può essere esercitato una volta l’anno. Per i datori fino a quarantanove dipendenti le modalità sono semplificate, ma il diritto resta integro.

La conseguenza pratica è netta: un divario può emergere a qualsiasi dimensione aziendale — anche in una microimpresa di otto persone — a partire da una singola richiesta. Non occorre aver superato i cento dipendenti per dover spiegare, davanti a un lavoratore o in giudizio, perché due persone che svolgono lo stesso lavoro percepiscono importi diversi. La soglia, semmai, stabilisce quando è lo Stato a chiedervi i numeri; la richiesta del singolo non ha soglia, e arriva senza preavviso.

Che cosa può chiedere il lavoratore (e cosa dovete saper rispondere)

Capire il perimetro del diritto di accesso è decisivo, perché una risposta impreparata è essa stessa un fattore di rischio. Il lavoratore non può chiedere la busta paga del collega — il dato individuale altrui resta protetto — ma può ottenere i livelli retributivi medi per categoria, distinti per genere. È un’informazione aggregata che, tuttavia, in organici piccoli può rendere riconoscibili i singoli: ragione in più per arrivarci con i conti già fatti.

Il fulcro è la nozione di “lavoro di pari valore”. Non si confrontano le persone per titolo del ruolo, ma per il valore sostanziale della prestazione, valutato sulla base di criteri oggettivi: competenze e qualifiche, impegno, responsabilità e condizioni di lavoro (art. 4). Significa che possono finire nella stessa categoria di confronto ruoli con denominazioni diverse, e che la difesa “sono mansioni diverse” regge solo se quelle differenze sono reali e documentate. È qui che molte imprese scoprono di non avere una mappatura adeguata del proprio organico.

Una precisazione importante: il diritto di informazione spetta ai soli lavoratori subordinati. Restano esclusi i co.co.co., gli stagisti, i tirocinanti, i lavoratori con contratto a chiamata e i lavoratori domestici, per i quali continua ad applicarsi la disciplina informativa già prevista dal D.Lgs. 104/2022.

Dove la presunzione del CCNL non arriva

Il secondo equivoco riguarda la specificità italiana. L’art. 4 introduce una presunzione di conformità: per i datori che applicano i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, l’applicazione del contratto in materia di inquadramento e trattamento economico costituisce presunzione di conformità ai principi di parità retributiva e di trasparenza. È una leva preziosa, unica in Europa, che sposta il baricentro della valutazione sulla griglia contrattuale — la quale già incorpora criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere.

Ma la presunzione è relativa e copre la griglia contrattuale, non la parte discrezionale della retribuzione. È una lettura sistematica — dichiaro che si tratta di interpretazione, non di testo letterale del decreto — ma difficilmente contestabile: la presunzione è ancorata all’applicazione del contratto e non può logicamente estendersi a ciò che dal contratto esula.

E gli elementi extra-contrattuali sono esattamente quelli più esposti al divario di genere: il superminimo individuale negoziato all’assunzione, i premi e gli incentivi assegnati in modo discrezionale, le progressioni economiche decise caso per caso, il welfare individuale. C’è anche un paradosso normativo da non sottovalutare: i datori sotto i cinquanta dipendenti sono esonerati dall’obbligo di rendere disponibili i criteri di progressione economica (art. 6, comma 3). Meno criteri formalizzati significa più discrezionalità e, di riflesso, un rischio di divario potenzialmente più alto – non più basso. L’esonero, in altre parole, alleggerisce un adempimento ma aumenta l’esposizione sostanziale.

Come nasce il divario: tre meccanismi silenziosi

I divari raramente nascono da una decisione discriminatoria esplicita. Si formano per accumulo, attraverso scelte che appaiono neutre ma non lo sono. Tre meccanismi ricorrono nelle PMI.

  • La trattativa di ingresso. Il superminimo viene spesso fissato sulla base di quanto il candidato “chiede” o della sua retribuzione precedente. Poiché le donne tendono storicamente a negoziare importi inferiori — e poiché il decreto vieta ora di chiedere lo storico retributivo proprio per spezzare questo circolo — il dato di partenza incorpora un divario che poi si trascina per anni.
  • Il premio discrezionale. MBO e una tantum assegnati senza obiettivi formalizzati lasciano spazio a valutazioni implicite, in cui pesano disponibilità percepita, presenza in sede, continuità — fattori correlati al genere più di quanto si creda.
  • La progressione dopo il congedo. Chi rientra da un periodo di maternità o lavora in part-time accumula spesso meno scatti discrezionali e meno occasioni di aumento. Senza criteri tracciati, la differenza si consolida e diventa strutturale.

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Nessuno di questi meccanismi è illegittimo in sé. Lo diventa quando produce un divario che l’impresa non sa spiegare con ragioni oggettive — ed è esattamente ciò che l’art. 7 consente al lavoratore di portare allo scoperto.

Che cosa è una giustificazione “oggettiva e neutra”

Il cuore tecnico della materia sta qui. Un divario non è di per sé illecito: lo è se non sorretto da criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere. La distinzione tra ciò che regge e ciò che non regge è meno intuitiva di quanto sembri, perché molte giustificazioni “di buon senso” sono in realtà proxy del genere.

La regola pratica è che la giustificazione deve essere documentabile, misurabile e indipendente dal genere. “Ha più esperienza” vale se l’anzianità è verificabile; non vale se è un’impressione. “Rende di più” vale se esiste una valutazione su obiettivi scritti; non vale se è una percezione del responsabile. Costruire questa documentazione prima che serva è il senso dell’audit.

L’audit volontario in cinque fasi

Da qui nasce l’azione che genera valore, e che la maggior parte dei commenti non sta proponendo: anticipare in via volontaria la stessa analisi che la legge impone alle imprese sopra la soglia, ma farla adesso, su misura, prima della prima richiesta. La logica è quella dell’art. 10 — individuare, per ogni categoria omogenea, i divari pari ad almeno il 5 per cento non giustificati — applicata in modo proattivo.

Un esempio rende l’idea. Nella categoria “addetti commerciali”, a parità di inquadramento, la retribuzione media annua delle donne risulta di 31.300 euro contro i 33.000 degli uomini: un divario di 1.700 euro, pari a circa il 5,2 per cento rispetto alla media maschile. I minimi tabellari sono identici; scomponendo la retribuzione, la differenza si concentra tutta nei superminimi e nei premi. Se non esiste una ragione oggettiva documentata — anzianità maggiore, risultati misurati — quel 5,2 per cento è esposizione pura, che oggi si corregge in silenzio e domani, davanti a una richiesta, diventa un problema.

Privacy: i dati che l’audit tocca

C’è una dimensione che l’analisi non può ignorare: l’audit — e prima ancora la risposta a una richiesta di accesso — tratta dati retributivi individuali, disaggregati per genere. Non sono categorie particolari ai sensi dell’art. 9 del GDPR, ma il loro trattamento è sensibile nei fatti, e il decreto stesso lo presidia: l’art. 11 vincola questi dati alla sola finalità della parità retributiva e ne riserva l’accesso — quando comporterebbe la divulgazione, anche indiretta, della retribuzione di un lavoratore identificabile — a soggetti qualificati (rappresentanti dei lavoratori, Ispettorato, organismi di parità). Da qui tre cautele operative.

  • Base giuridica e finalità. Per gli adempimenti di legge (risposta ex art. 7, reporting ex art. 9) la base è l’obbligo legale (art. 6, par. 1, lett. c, GDPR). L’audit volontario richiede invece una base autonoma e una finalità dichiarata — tipicamente il legittimo interesse del titolare, con il relativo bilanciamento.
  • Rischio di re-identificazione. In organici piccoli, un dato “medio per categoria” può rendere riconoscibili i singoli. Vanno definite soglie minime di aggregazione, in coerenza con lo stesso art. 11.
  • Informativa e DPIA. L’informativa va aggiornata con la nuova finalità; per un trattamento sistematico di dati retributivi è opportuno valutare se ricorra l’obbligo di valutazione d’impatto (DPIA, art. 35 GDPR), insieme a misure di sicurezza, limitazione degli accessi e termini di conservazione definiti.

Il ponte con la sicurezza: il rischio psicosociale

Ed è qui che la trasparenza retributiva rivela un volto che quasi nessuno le attribuisce. Non è solo materia giuslavoristica e di protezione dei dati: incrocia la salute e sicurezza sul lavoro. Lo dichiaro per quello che è — una lettura sistematica, non un obbligo scritto nel decreto — ma il collegamento è tutt’altro che astratto, e passa per il rischio psicosociale.

L’iniquità retributiva percepita è un riconosciuto fattore di stress organizzativo: erode la fiducia, alimenta conflitto e disimpegno. E lo stress lavoro-correlato non è un tema “soft”: rientra espressamente tra i rischi che il datore di lavoro deve valutare ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 81/2008 e che confluiscono nel documento di valutazione dei rischi. La convergenza, allora, è concreta: un divario non gestito può emergere come richiesta di accesso (art. 7), tradursi in contenzioso e, a monte, segnalare un fattore di rischio psicosociale da presidiare. Al contrario, una politica retributiva trasparente e documentata è essa stessa una misura di prevenzione e di tutela del benessere organizzativo.

Per il datore, leggere la trasparenza retributiva con la lente della sicurezza significa non trattarla come un adempimento isolato, ma come un tassello di un sistema di gestione integrato — lavoro, privacy, sicurezza. È questo lo sguardo che trasforma una norma temuta in un’occasione di governo del rischio.

Le condizioni di lavoro e la giusta retribuzione del preposto

C’è un secondo aggancio alla sicurezza, più tecnico e di immediata utilità pratica. Tra i criteri con cui l’art. 4 impone di misurare il lavoro di pari valore figurano espressamente le condizioni di lavoro, accanto a competenze, impegno e responsabilità. È una porta che mette in comunicazione la valutazione dei ruoli con la valutazione dei rischi: il documento di valutazione dei rischi (DVR) diventa una fonte informativa legittima per pesare le condizioni di lavoro di una posizione. E porta alla luce un’asimmetria storica tra il rischio fisico, tradizionalmente compensato attraverso indennità e maggiorazioni, e il rischio psicosociale, quasi mai riconosciuto sul piano retributivo.

Da qui discende l’applicazione più concreta, su un problema annoso: la retribuzione del preposto. Il decreto non obbliga a pagare di più il preposto. Ma obbliga (art. 6) a rendere accessibili i criteri con cui si determinano le retribuzioni. E se quei criteri pesano coerentemente responsabilità e condizioni di lavoro, il preposto — che ai sensi degli artt. 2 e 19 del D.Lgs. 81/2008, rafforzati dal D.L. 146/2021, sovraintende all’attività, ha il potere-dovere di interromperla in caso di pericolo e non può subire pregiudizio per l’esercizio della funzione — si colloca necessariamente in una fascia di valore diversa rispetto a chi svolge la sola mansione operativa. Non riconoscere quel differenziale diventa, a quel punto, un’incoerenza interna del sistema retributivo: documentabile e contestabile dallo stesso preposto.

È un argomento a contrario, ma logicamente solido: se il principio è la parità di retribuzione per un lavoro di pari valore, allora un lavoro di valore superiore — perché incorpora una responsabilità di vigilanza sulla sicurezza — merita una retribuzione superiore. Così la trasparenza retributiva non crea un nuovo obbligo verso il preposto: fa emergere da sé un differenziale che la contrattazione e la prassi faticavano a fondare in modo oggettivo. Per il datore è la via per attribuire al preposto la giusta retribuzione senza arbitrio; per il preposto, un fondamento finalmente verificabile. È il caso che meglio dimostra la tesi di fondo di questo contributo: la trasparenza retributiva, governata, è uno strumento, non un peso.

Perché conviene farlo adesso

Il tempismo non è un dettaglio, è il punto. La tutela giudiziaria (art. 12) si innesta sul codice delle pari opportunità (D.Lgs. 198/2006), che adotta un regime probatorio agevolato per chi lamenta la discriminazione: una volta allegati elementi idonei, è il datore a dover dimostrare l’assenza di disparità. Una giustificazione costruita dopo la contestazione vale molto meno di una documentata prima, quando non c’era contenzioso in vista. L’audit volontario produce esattamente questo: una base documentale contestuale, oggettiva e neutra, che sposta i rapporti di forza nel momento in cui contano.

Va inoltre tenuto presente che il trattamento sfavorevole conseguente all’esercizio dei diritti si presume ritorsivo (richiamo all’art. 41-bis del codice): le correzioni vanno gestite con attenzione, senza penalizzare chi ha esercitato il diritto di accesso, e le sanzioni amministrative seguono l’art. 41 del medesimo codice. La vigilanza di sistema è affidata a un organismo di monitoraggio presso il Ministero del lavoro (art. 14).

A tutto ciò si aggiunge un calcolo economico elementare: il riallineamento silenzioso di pochi casi, fatto oggi, costa una frazione di quanto costerebbe — in denaro, in tempo e in reputazione — gestire una richiesta di accesso seguita da una vertenza, magari con eco sui social.

Dal rischio al vantaggio

L’audit non è solo difesa. La fotografia che produce è il presupposto per due mosse offensive. La prima è l’allineamento con la certificazione della parità di genere (L. 162/2021, prassi UNI/PdR 125:2022), che può aprire a benefici contributivi e a elementi di premialità negli appalti pubblici. La seconda è l’employer branding: la fascia retributiva negli annunci, oggi obbligatoria per tutti (art. 5), può essere subita o cavalcata — le imprese che la comunicano con sicurezza attraggono più candidati e di qualità migliore.

Il primo passo

In concreto, conviene muoversi su due binari paralleli. Il primo: predisporre subito la procedura di risposta alla richiesta di accesso (art. 7), con tempi e responsabilità definiti, perché è ciò che può arrivare per primo e senza preavviso. Il secondo: avviare l’audit della retribuzione discrezionale, perché è ciò che permette di non trovarsi impreparati quando quella richiesta arriva.

Per il primo binario ho predisposto un fac-simile di lettera di riscontro, già allineato ai riferimenti del decreto, disponibile su richiesta. Per il secondo, l’analisi va costruita sull’organico specifico dell’impresa: è il servizio di cui parlo nella scheda dedicata.

La trasparenza retributiva, in fondo, non è una scadenza da temere: è una fotografia che conviene scattarsi da soli, prima che la scatti qualcun altro.

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