Dalle auto aziendali al TFR, dagli incentivi alle novità payroll: cosa verificare alla ripresa dell’attività.
Agosto ha prodotto un pacchetto fitto di provvedimenti: un decreto correttivo fiscale, due risposte a interpello dell’Agenzia delle Entrate, istruzioni su previdenza complementare e TFR, incentivi all’occupazione femminile appena entrati a regime. Questa checklist segue le decisioni che un’azienda si trova davvero a dover prendere alla ripresa dell’attività, con schemi operativi pensati per l’uso pratico in studio.
Auto aziendali e fringe benefit
Il Decreto Omnibus (D.Lgs. 148/2026, art. 2, in vigore dal 12 agosto 2026) riscrive l’art. 51, comma 4, del TUIR. Il criterio cardine cambia: non conta più la data di immatricolazione del veicolo, ma il momento in cui è stato concesso in uso promiscuo al dipendente. Il calcolo si sviluppa in tre passaggi, sempre nello stesso ordine.
Albero decisionale — determinazione del valore imponibile
| PASSAGGIO 1 — Quando il veicolo è stato concesso in uso promiscuo (prima concessione, anche per riassegnazione a un nuovo dipendente)? | |
| Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, oppure ordinato dal datore entro il 31/12/2024 e concesso nel 2025 | REGIME DI SALVAGUARDIA — percentuale calcolata sulle EMISSIONI DI CO2 (tabella ACI previgente): ≤ 60 g/km 25% · 61-160 g/km 30% · 161-190 g/km 50% · > 190 g/km 60% |
| Dal 1° gennaio 2025 in poi (nuove concessioni, fuori salvaguardia) | NUOVO REGIME — percentuale calcolata sul TIPO DI ALIMENTAZIONE: 50% termico/ibrido non plug-in · 20% ibrido plug-in · 10% elettrico puro |
Percorrenza convenzionale sempre pari a 15.000 km/anno; costo chilometrico dalle tabelle ACI pubblicate entro il 31 dicembre di ciascun anno; valore al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.
| PASSAGGIO 2 (in entrambi i regimi) — È trascorso il 31 dicembre del quinto anno successivo alla prima immatricolazione del veicolo? | |
| Sì | Il valore determinato al Passaggio 1 è incrementato del 50%. |
| No | Nessuna maggiorazione per anzianità del veicolo. |
| PASSAGGIO 3 (in entrambi i regimi, dal 1° gennaio 2026) — Il veicolo ha accessori o allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non acquistati direttamente dal lavoratore? | |
| Sì | Il valore è ulteriormente incrementato del 5%. Si applica anche ai veicoli in regime di salvaguardia, ma senza rimborso di quanto già tassato fino al 31/12/2025. |
| No | Nessuna maggiorazione per accessori. |
Schema di sintesi — riepilogo del calcolo
| Periodo di riferimento | Criterio di calcolo | Percentuale base | Maggiorazioni applicabili |
| Veicoli concessi in uso promiscuo dal 1/7/2020 al 31/12/2024 (anche riassegnazioni successive) | Emissioni di CO₂ | ≤ 60 g/km 25% · 61-160 g/km 30% · 161-190 g/km 50% · > 190 g/km 60% | +50% sul valore dopo il 31/12 del 5° anno dalla prima immatricolazione · +5% per accessori extra-ACI dal 1/1/2026 |
| Veicoli ordinati entro il 31/12/2024 e concessi nel 2025 (anche riassegnazioni successive) | Emissioni di CO₂ (stesso regime di salvaguardia) | ≤ 60 g/km 25% · 61-160 g/km 30% · 161-190 g/km 50% · > 190 g/km 60% | +50% sul valore dopo il 31/12 del 5° anno dalla prima immatricolazione · +5% per accessori extra-ACI dal 1/1/2026 |
| Veicoli concessi in uso promiscuo dal 1/1/2025 in poi (nuove concessioni, fuori salvaguardia) | Tipo di alimentazione | Termico/ibrido non plug-in 50% · Ibrido plug-in 20% · Elettrico puro 10% | +50% sul valore dopo il 31/12 del 5° anno dalla prima immatricolazione · +5% per accessori extra-ACI dal 1/1/2026 |
Le maggiorazioni si applicano al valore già determinato con la percentuale base, non alla percentuale in sé: il 50% e il 5% sono incrementi successivi sul valore imponibile calcolato, applicati in sequenza (Passaggio 1 → 2 → 3).
Checklist operativa
- Per ciascun veicolo in flotta, individuare la data di prima concessione in uso promiscuo (non l’immatricolazione) e collocarlo nel regime corretto (salvaguardia CO2 o nuovo regime per alimentazione).
- Verificare, veicolo per veicolo, se è stato superato il 31 dicembre del quinto anno dalla prima immatricolazione.
- Censire gli accessori e allestimenti non presenti nelle tabelle ACI e non acquistati dal dipendente.
- Ricalcolare il valore 2026 applicando in sequenza i tre passaggi e verificare la capienza delle soglie di esenzione welfare (1.000 € / 2.000 € con figli a carico).
- Aggiornare i cedolini e informare i dipendenti interessati prima del conguaglio di fine anno.
Welfare e familiari
Lo stesso decreto corregge, all’art. 1, un effetto indesiderato prodotto dal D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192, in vigore dal 20 dicembre 2025, che aveva esteso il requisito della convivenza (o della percezione di assegni alimentari non giudiziali) a tutti gli “altri familiari” ex art. 433 c.c. richiamati genericamente dall’art. 12 del TUIR — con effetto retroattivo su tutto il 2025, e quindi anche sul welfare aziendale disciplinato dall’art. 51 del TUIR.
Si tratta, oltre al coniuge e ai figli (già individuati separatamente dalla norma), dei genitori — o, in loro mancanza, degli ascendenti prossimi e degli adottanti —, dei generi e delle nuore, del suocero e della suocera, e dei fratelli e delle sorelle (germani o unilaterali).
Schema di sintesi — quando serve la convivenza
| Come la norma richiama i familiari | Serve la convivenza (o l’assegno alimentare)? |
| Richiamo generico ai familiari indicati dall’art. 12 TUIR (es. molte voci di welfare aziendale ex art. 51 TUIR) | NO — requisito eliminato dal D.Lgs. 148/2026, con effetto dal periodo d’imposta 2025 |
| Richiamo che richiede espressamente lo status di “familiare fiscalmente a carico” (limiti di reddito: 2.840,51 € generale, 4.000 € per figli under 24) | SÌ — il requisito resta fermo, insieme al limite di reddito |
Checklist operativa
- Aggiornare i regolamenti di welfare aziendale eliminando le clausole di convivenza non più necessarie per i familiari ex art. 433 c.c.
- Verificare se nel 2025 sono state operate trattenute correttive su welfare erogato a familiari non conviventi, e valutare la regolarizzazione.
- Distinguere, in ogni piano welfare, le prestazioni che richiamano genericamente i “familiari” da quelle che richiedono lo status di “fiscalmente a carico”.
TFR e previdenza complementare
Dal 1° luglio 2026 è in vigore il meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare per i lavoratori privati di prima assunzione (art. 1, comma 204, L. 199/2025, che modifica l’art. 8 del D.Lgs. 252/2005). Per gli assunti a luglio, i 60 giorni per esercitare la scelta scadono proprio a cavallo di fine agosto/inizio settembre.
Flowchart operativo — gestione della scelta TFR
| 1 | Assunzione di un lavoratore privato di prima occupazione dal 1° luglio 2026 Decorre il termine di 60 giorni per la scelta sulla destinazione del TFR. |
| 2 | Consegna dell’informativa e del modello TFR3 provvisorio In attesa del decreto interministeriale Lavoro-MEF definitivo, si utilizza il modello provvisorio in sostituzione del TFR2. |
| 3 | Il lavoratore esercita la scelta entro 60 giorni? SÌ → aderisce a una forma pensionistica complementare (anche diversa da quella di riferimento) oppure lascia il TFR in azienda ex art. 2120 c.c. — NO → scatta l’adesione automatica alla forma collettiva del CCNL applicato o, in mancanza, alla forma residuale. |
| 4 | Recupero delle quote maturate dall’inizio del rapporto Il versamento parte dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni. Le quote maturate nel periodo intermedio si regolarizzano nel flusso UniEmens con il codice causale “CF05” — “Versamento arretrati quote TFR legge 30 dicembre 2025, n. 199” (istruzioni INPS, messaggio n. 2325 del 10 luglio 2026). |
La delibera COVIP del 19 giugno 2026 precisa inoltre che, in caso di scelta esplicita per il regime ordinario ex art. 2120 c.c., il TFR maturando resta comunque soggetto alla disciplina del Fondo di Tesoreria.
Checklist operativa
- Elencare i lavoratori assunti dal 1° luglio 2026 e calcolare, per ciascuno, la scadenza dei 60 giorni.
- Verificare la consegna dell’informativa e l’acquisizione per iscritto della scelta.
- Distinguere i lavoratori di prima assunzione da quelli già iscritti a un fondo in un rapporto precedente.
- Impostare il codice causale CF05 in UniEmens per il recupero delle quote pregresse, rispettando il termine del mese successivo alla scelta per evitare sanzioni.
Assunzioni e stabilizzazioni
Il D.L. 62/2026 (convertito, con modificazioni, dalla L. 112/2026) introduce quattro esoneri contributivi per le assunzioni 2026, subordinati al rispetto del “salario giusto” (trattamento economico complessivo previsto dal CCNL applicato) e alla regolarità del DURC.
Ad essi si affianca, come misura strutturale senza scadenza, l’esonero per l’assunzione di donne madri di almeno tre figli, introdotto dalla Legge di Bilancio 2026.
L’INPS ha reso pienamente operative tutte e quattro le misure: l’esonero madri di 3+ figli (circolare n. 82 del 29 luglio 2026, 100% dei contributi datoriali, tetto 8.000 €/anno; 12 mesi per il tempo determinato, 18 mesi in caso di trasformazione, 24 mesi per l’assunzione diretta a tempo indeterminato; esclusi lavoro domestico e apprendistato) e l’incentivo alla Stabilizzazione (messaggio n. 2518 del 29 luglio 2026), quest’ultimo per le trasformazioni dal 1° agosto 2026.
Tabella comparativa — incentivi assunzioni attivi a settembre 2026
| Misura | Beneficiarie/i | Sgravio e tetto | Durata | Stato |
| Bonus Donne (art. 1 DL 62/2026) | Donne svantaggiate/molto svantaggiate ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014, assunzioni a TI 1/1-31/12/2026 | 100% contributi datore, tetto 650 €/mese (800 € in ZES) | 24 mesi (12 per alcune categorie) | Operativo — circolare INPS 57/2026 |
| Bonus Giovani (art. 2 DL 62/2026) | Giovani under 35 svantaggiati o molto svantaggiati, ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014 | 100% contributi datore, tetto 500 €/mese (650 € in ZES) | 24 mesi (12 per alcune categorie) | Operativo — circolare INPS 55/2026 |
| Bonus ZES (art. 3 DL 62/2026) | Datori fino a 10 dip. in ZES Unica; candidato over 35 disoccupato da ≥ 24 mesi | 100% contributi datore, tetto 650 €/mese | 24 mesi | Operativo — circolare INPS 56/2026 |
| Incentivo Stabilizzazione (art. 4 DL 62/2026) | Trasformazione TD→TI di contratti ≤ 12 mesi (instaurati entro 30/4/2026), under 35 mai stati a TI | 100% contributi datore, tetto 500 €/mese | 24 mesi | Operativo dal 1/8/2026 — circolare INPS 72/2026, msg. 2518/2026 |
| Esonero madri di almeno 3 figli | Donne madri di ≥ 3 figli under 18, prive di impiego regolare da ≥ 6 mesi | 100% contributi datore (no INAIL), tetto 8.000 €/anno (666,66 €/mese) | 12 mesi (TD) 18 mesi (trasformazione) 24 mesi (TI) | Operativo — circolare INPS 82/2026, misura strutturale |
Focus — esonero per l’assunzione di madri di tre o più figli
Il requisito soggettivo si cristallizza al momento dell’assunzione: eventi successivi (nascita di un altro figlio, maggiore età di uno dei tre) non incidono sul diritto già maturato. Restano esclusi, per espressa previsione della circolare INPS 82/2026, i contratti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato.
Sul piano operativo, la domanda si presenta tramite il modulo telematico ELM3 sul Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo). L’INPS, ricevuta la domanda, verifica il rispetto dei requisiti e la capienza delle risorse; una volta autorizzato, l’esonero può essere applicato nelle denunce contributive correnti, con recupero delle eventuali quote pregresse già maturate.
Attenzione — la misura non è cumulabile con:
- l’esonero per donne svantaggiate ex L. 92/2012;
- la Decontribuzione Sud;
- gli incentivi per l’assunzione di disabili o di percettori di NASpI.
Chi rientra in più platee deve scegliere la misura più conveniente, non sommarle; la fruizione resta inoltre subordinata alla capienza delle risorse stanziate.
Albero decisionale — quale incentivo valutare per una nuova assunzione
| La candidata/il candidato rientra in una di queste condizioni? | |
| Donna madre di almeno 3 figli under 18, priva di impiego regolare da ≥ 6 mesi | Valutare l’esonero madri di 3+ figli (100%, tetto 8.000 €/anno) — verificare in via prioritaria l’assenza di cumulo con altre misure. |
| Donna svantaggiata priva di impiego da ≥ 24 mesi (o 12/6 se categorie Reg. UE) | Valutare il Bonus Donne (100%, tetto 650-800 €/mese). |
| Microimpresa nel Mezzogiorno, candidato over 35 disoccupato da ≥ 24 mesi | Valutare il Bonus ZES (100%, tetto 650 €/mese). |
| Contratto a termine ≤ 12 mesi da trasformare, lavoratore under 35 mai stato a TI | Valutare l’incentivo Stabilizzazione (100%, tetto 500 €/mese) — operativo dal 1° agosto 2026. |
Checklist operativa
- Per ogni nuova assunzione dell’ultimo quadrimestre, verificare il profilo del candidato rispetto alla tabella comparativa.
- Verificare il rispetto del “salario giusto” (trattamento CCNL) come condizione trasversale a tutte le misure del D.L. 62/2026.
- Controllare sempre le clausole di non cumulabilità prima di scegliere la misura da applicare.
Welfare aziendale: gli interventi dell’agenzia delle entrate
Ad agosto l’Agenzia delle Entrate è tornata sul welfare aziendale con due risposte a interpello che, pur nascendo da casi specifici, offrono indicazioni applicabili a molti piani aziendali: chi materialmente paga la spesa (Risposta n. 159/2026) e chi ne può beneficiare (Risposta n. 163/2026).
Caso 1 — Risposta n. 159/2026 del 10 agosto 2026: spese di istruzione pagate dal coniuge
| Un dipendente titolare di credito welfare chiede il rimborso di spese di istruzione per i figli, ma il pagamento è stato materialmente eseguito dal coniuge con un proprio conto corrente. Il rimborso resta non imponibile ex art. 51, comma 2, lett. f-bis) TUIR? | |
| Risposta dell’Agenzia | SÌ. Non rileva chi abbia materialmente eseguito il pagamento: conta la riconducibilità della spesa alle finalità agevolate e la riferibilità del servizio a un familiare indicato nell’art. 12 del TUIR. |
Condizioni richieste dall’Agenzia
- Documentazione che consenta di verificare il familiare che ha fruito del servizio e la tipologia di prestazione resa.
- Dichiarazione sostitutiva che escluda ulteriori rimborsi, totali o parziali, sulla stessa spesa presso lo stesso datore o presso altri soggetti.
- Nessun doppio beneficio: chi ha sostenuto la spesa non può cumulare il rimborso welfare con detrazioni o deduzioni fiscali sulla medesima spesa.
Caso 2 — Risposta n. 163/2026 del 14 agosto 2026: spese RSA per un familiare non convivente
| Un dipendente chiede il rimborso, tramite welfare, delle spese di ricovero e assistenza della madre presso una RSA, senza convivenza con la lavoratrice/il lavoratore. Il rimborso resta non imponibile ex art. 51, comma 2, lett. f-ter) TUIR? | |
| Risposta dell’Agenzia | SÌ. L’Agenzia applica direttamente la modifica del comma 4-ter dell’art. 12 TUIR introdotta dal D.Lgs. 148/2026: il richiamo generico ai familiari dell’art. 12 non richiede più la convivenza. La decorrenza retroattiva al periodo d’imposta 2025 salvaguarda anche i piani welfare relativi a tale anno. |
È la prima conferma interpretativa dell’Agenzia sul nuovo testo dell’art. 12, comma 4-ter TUIR (v. capitolo 2): un segnale che l’Amministrazione finanziaria applica la modifica correttiva senza ulteriori distinguo, quando la norma di welfare richiama genericamente i familiari.
Schema di sintesi — quando serve ancora la convivenza nel welfare
| Prestazione welfare | Norma di riferimento | Convivenza richiesta? |
| Rimborso spese di istruzione per figli/familiari (anche se pagate da terzi) | Art. 51, c. 2, lett. f-bis) TUIR | NO — conta solo la riferibilità della spesa al familiare ex art. 12 TUIR |
| Rimborso spese di assistenza a familiari anziani o non autosufficienti (es. RSA) | Art. 51, c. 2, lett. f-ter) TUIR | NO — salvo che la norma richieda espressamente lo status di “fiscalmente a carico” |
Checklist documentale — comune ai due casi
- Verificare che il regolamento welfare consenta il rimborso delle tipologie di spesa in questione (istruzione, assistenza familiari).
- Accertare che il familiare beneficiario rientri tra i soggetti indicati dall’art. 12 TUIR e, ove rilevante, dall’art. 433 c.c.
- Conservare fatture, ricevute, quietanze e dichiarazioni sostitutive idonee a provare fruitore del servizio e natura della prestazione.
- Prestare attenzione al requisito di convivenza solo nei casi in cui la norma richiami espressamente il “familiare fiscalmente a carico”.
- Aggiornare regolamenti e piattaforme welfare alla luce di questi due chiarimenti.
Organizzazione e compliance
Il D.Lgs. 96/2026, in vigore dal 7 giugno 2026, ha già introdotto obblighi operativi in materia di trasparenza retributiva e parità di genere: gli annunci di lavoro devono indicare la retribuzione iniziale o la relativa fascia, è vietato chiedere ai candidati la retribuzione percepita in precedenti impieghi, le clausole di riservatezza salariale nei contratti individuali sono nulle.
Il tassello che manca, atteso entro settembre 2026, è il decreto ministeriale che definirà le modalità operative di raccolta e trasmissione dei dati sul divario retributivo di genere, obbligo che riguarda i datori con almeno 100 dipendenti.
Checklist operativa
- Verificare che annunci di lavoro e processi di selezione siano già conformi al D.Lgs. 96/2026.
- Eliminare eventuali clausole di riservatezza retributiva ancora presenti nei contratti individuali.
- Monitorare la pubblicazione, entro settembre, del decreto ministeriale sulle modalità di reporting del divario retributivo.
- Per i datori con almeno 100 dipendenti, verificare in anticipo la fascia dimensionale di appartenenza e la relativa scadenza di comunicazione.
Nessuna di queste novità impone, da sola, un intervento urgente entro il 30 settembre: quasi tutte richiedono però una verifica puntuale, azienda per azienda, da programmare ora piuttosto che rincorrere a ridosso delle scadenze di fine anno.
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