☀ SUMMER COMPLIANCE 2026
Settimana 2
L’appuntamento estivo di Studio Garbelli dedicato a imprenditori, HR e professionisti che vogliono arrivare a settembre con un’azienda davvero in regola.
Il rischio, in estate, non è l’impresa chiusa. È l’impresa scoperta — attiva a organico ridotto, con il titolare in ferie e la catena decisionale interrotta. Ecco come tenere in piedi il presidio minimo che serve a ricevere un’ispezione con lucidità, anche a Ferragosto.
Se l’azienda è realmente chiusa per ferie collettive, senza alcuna attività in corso, l’ispezione normalmente si posticipa. Il tema, quindi, non riguarda le imprese che sospendono completamente ogni attività in agosto. Riguarda tutte le altre: quelle che tengono aperto un reparto produttivo, quelle con cantieri in essere, quelle con appalti attivi presso terzi, quelle con turni continui, quelle con manodopera stagionale al lavoro nel picco della domanda. In tutti questi casi, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro dispone di poteri di accesso molto ampi ai sensi dell’art. 8 del DPR 520/1955, che consente al personale ispettivo di visitare in ogni parte, a qualunque ora del giorno e della notte, i luoghi di lavoro in cui è in corso l’attività dell’impresa.
In tutte queste situazioni, ad agosto l’azienda non è chiusa: è scoperta. L’organico è ridotto, il titolare o l’amministratore delegato spesso non è in sede, il responsabile del personale può essere in ferie, il RSPP interno è stato lasciato senza sostituto, e ciò che rimane è un’organizzazione che formalmente esiste ma nella pratica è sospesa. In queste condizioni, un’ispezione che sarebbe stata gestita senza difficoltà a maggio o a ottobre può trasformarsi in un problema serio.
È utile ricordare che, con la nota prot. n. 4227 del 9 giugno 2026, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha aperto una campagna straordinaria di vigilanza estiva. La campagna è formalmente circoscritta al settore agricolo e al contrasto del caporalato, ma il segnale istituzionale è chiaro: il periodo estivo non è più considerato una parentesi di sospensione dell’attività ispettiva. La vigilanza ordinaria prosegue in tutti gli altri settori con la consueta intensità, e l’azienda scoperta — chiunque essa sia — è l’azienda più vulnerabile.
Da qui la domanda operativa che dovrebbe porsi ogni datore di lavoro prima di firmare l’ultima presenza di luglio: se un ispettore si presenta il 12 agosto, chi lo riceve, chi ha il potere di farlo, chi risponde a una richiesta documentale con termine di quindici giorni? Le risposte a queste domande costituiscono il perimetro del presidio minimo estivo. Le vediamo una per una.
Chi riceve l’ispettore, e con quali poteri
Il primo punto è tanto banale quanto trascurato: quando l’ispettore si presenta, deve trovare in azienda una persona che abbia il potere sostanziale di ricevere l’accertamento, esibire la documentazione richiesta, rilasciare dichiarazioni e sottoscrivere il verbale di primo accesso ispettivo. Non basta “chi è rimasto in ufficio”. Serve un ruolo formalizzato, riconoscibile e, soprattutto, in grado di rappresentare l’impresa.
Nelle imprese di dimensione medio-piccola, in cui il datore di lavoro coincide con l’imprenditore, questa figura in agosto spesso non c’è. La prassi vuole che, in sua assenza, la questione venga rinviata al suo rientro: ma un’ispezione non aspetta. È dunque necessario che il datore di lavoro, prima di andare in ferie, individui per iscritto un proprio delegato per l’esercizio dei poteri di rappresentanza in caso di visita ispettiva, con una comunicazione formale che ne definisca il perimetro e la durata. Nelle realtà più strutturate, questa figura corrisponde di norma al responsabile del personale o al direttore di stabilimento; nelle imprese più piccole, può essere un socio, un familiare che riveste un ruolo formale in azienda, un dirigente. Ciò che conta è che il perimetro dei poteri sia chiaro, che la persona sia effettivamente presente nel periodo di riferimento e che sia stata informata di ciò che ci si aspetta da lei.
La delega di funzioni in configurazione estiva
La delega di funzioni disciplinata dall’art. 16 del D.Lgs. 81/2008 è lo strumento con cui il datore di lavoro trasferisce a un dirigente specifici obblighi in materia di salute e sicurezza. Molte imprese ne fanno uso in via ordinaria, e correttamente. Il problema è che, ad agosto, il delegato può essere a sua volta in ferie.
In questa evenienza, due sono le opzioni corrette. La prima è la subdelega, prevista dall’art. 16, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008: il dirigente delegato può, previa intesa con il datore di lavoro, delegare a sua volta specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, alle medesime condizioni della delega principale — forma scritta, data certa, adeguati requisiti di professionalità ed esperienza in capo al subdelegato, autonomia di spesa, accettazione scritta. La seconda opzione è la mancata delega temporanea: in questo caso, gli obblighi che sarebbero stati del dirigente delegato tornano in capo al datore di lavoro, il quale deve rimanere in condizione di esercitarli — il che significa, per lui, non allontanarsi in modo tale da non poter essere raggiunto tempestivamente.
L’errore da evitare è il non presidio, ossia la situazione in cui il datore di lavoro è in ferie, il dirigente delegato è in ferie, nessuna subdelega è stata attivata e nessuno, in azienda, è in grado di rispondere per gli obblighi di sicurezza in caso di verifica. È la configurazione che l’ispettore individua immediatamente come indice di sistema prevenzionistico non presidiato, con le conseguenze che ne derivano.
Il preposto sostituito e gli addetti emergenze
Il preposto, disciplinato dall’art. 19 del D.Lgs. 81/2008, ha compiti di vigilanza e di intervento diretto sui comportamenti dei lavoratori. Se il preposto è in ferie e nessun altro lo sostituisce, la vigilanza sui lavoratori operativi in agosto viene meno. Non si tratta soltanto di un problema formale. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 51530 del 15 novembre 2018 della Sezione IV Penale, ha stabilito — con riferimento a un capocantiere edile, ma con principio ormai pacificamente esteso a ogni figura di preposto — che, in caso di assenza del preposto sul luogo di lavoro, la mancata previsione di tale assenza costituisce colpa del datore di lavoro, il quale è tenuto a disporre la sostituzione o, in mancanza, ad assumere personalmente il compito di controllo e sorveglianza. In termini più diretti: lasciare un cantiere o un reparto operativo senza preposto ad agosto è una scelta che il datore di lavoro paga in prima persona.
La soluzione è la nomina formale di un preposto sostituto, individuato tra i lavoratori con adeguata esperienza, formato ai sensi del nuovo Accordo Stato-Regioni n. 59/CSR del 17 aprile 2025 — che ha portato la formazione del preposto a dodici ore obbligatorie in presenza — e messo in condizione di esercitare effettivamente la funzione. Se questa figura non esiste in azienda, va costruita a monte: certamente prima delle ferie del preposto titolare, e possibilmente con un ragionevole margine di tempo per completare il percorso formativo obbligatorio.
Accanto al preposto, ad agosto sono altrettanto critiche altre due figure che spesso vengono date per scontate: gli addetti antincendio e gli addetti al primo soccorso. L’art. 18, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 81/2008 obbliga il datore di lavoro a designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, evacuazione, salvataggio, primo soccorso e gestione dell’emergenza. La disciplina di dettaglio si trova negli articoli da 43 a 46 del medesimo decreto, e la formazione specifica è obbligatoria e non improvvisabile.
Il punto operativo, spesso trascurato, è questo: il numero degli addetti designati non può essere calibrato sulla normale operatività, ma deve garantire l’applicazione delle procedure di emergenza anche in presenza di assenze per turni, malattie e ferie. Se l’unico addetto antincendio dell’azienda è in ferie ad agosto mentre l’attività prosegue, l’impresa non è semplicemente esposta a un rischio maggiore: è in violazione di un obbligo di legge. Lo stesso vale per il primo soccorso. La sostituzione, quindi, non è un’opzione organizzativa ma un adempimento da programmare già in fase di designazione, prevedendo un numero di addetti sufficiente a coprire ogni scenario di assenza.
La reperibilità documentale
Un’ispezione si gioca sulla documentazione. Non si tratta soltanto di averla in ordine — quello è un discorso a monte — ma di saperla reperire con rapidità. Ad agosto, l’ispettore che si presenta chiede il DVR, i registri della formazione, le nomine, le deleghe, i verbali di sopralluogo del medico competente, la documentazione infortunistica, i contratti d’appalto con i DUVRI collegati, l’informativa annuale di sicurezza per i lavoratori in modalità agile ai sensi dell’art. 3, comma 7-bis, del D.Lgs. 81/2008, come novellato dalla L. 34/2026, la documentazione contributiva e retributiva.
Chi rimane in azienda deve sapere dove si trovano fisicamente questi documenti, quali sono conservati in formato digitale, quali sono le credenziali di accesso ai sistemi gestionali e ai gestionali della sicurezza, quali sono i contatti dei consulenti esterni cui rivolgersi in caso di dubbio. Una mappa scritta della reperibilità documentale, aggiornata prima delle ferie e consegnata a chi rimane in servizio, è uno strumento tanto semplice quanto raramente adottato. La sua assenza è ciò che trasforma un’ispezione tecnicamente gestibile in un accertamento accumulativo di richieste inevase.
Il canale con il consulente esterno
Molte imprese si affidano a professionisti esterni per l’amministrazione del personale, per la sicurezza sul lavoro o per entrambe le materie. La regola dovrebbe essere che, in caso di visita ispettiva, il consulente esterno viene informato immediatamente e affianca l’azienda in tutte le fasi del procedimento. Perché questo avvenga davvero, in agosto, serve che l’azienda sappia chi è reperibile presso il consulente esterno nel periodo di riferimento, con quali contatti diretti e con quali modalità.
È buona prassi che, prima delle ferie, il consulente comunichi all’azienda la propria copertura estiva: chi rimane in Studio, chi è in ferie in quali settimane, quali sono i canali attivi per le emergenze. È altrettanto buona prassi che l’azienda comunichi al proprio consulente le date di ferie del proprio personale interno di riferimento, in modo che le comunicazioni non si perdano in un doppio buco temporale.
Il post-verbale che parte in agosto
Un aspetto spesso trascurato riguarda ciò che accade dopo l’accesso ispettivo. Al termine del primo accesso, l’ispettore rilascia il verbale di primo accesso ispettivo previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 124/2004, che contiene, tra l’altro, ogni richiesta documentale utile al proseguimento dell’istruttoria, con termini fissati per iscritto. A questo verbale possono seguire, come provvedimenti autonomi, le prescrizioni ex art. 20 del D.Lgs. 758/1994 in caso di violazioni penali in materia di sicurezza, le disposizioni ex art. 14 del D.Lgs. 124/2004 per le irregolarità non altrimenti sanzionate, e il verbale unico di accertamento e notificazione per gli illeciti amministrativi. Tutti questi provvedimenti hanno termini che iniziano a decorrere dalla notifica, non dal rientro dalle ferie del destinatario. Va aggiunto che la mancata esibizione della documentazione richiesta dall’ispettore entro il termine indicato integra un illecito penale ai sensi dell’art. 4, settimo comma, della L. 628/1961, espressamente richiamato dall’art. 13 del D.Lgs. 124/2004.
Chi rimane in azienda deve dunque sapere non solo che l’ispezione va gestita, ma che il verbale, una volta rilasciato, va letto immediatamente, comunicato al datore di lavoro anche se in ferie, e trasmesso al consulente esterno per l’impostazione delle attività di ottemperanza. Nessuna richiesta ispettiva si sospende per ferie del destinatario. Assumere il contrario è uno degli errori che più frequentemente trasformano una contestazione gestibile in una sanzione consolidata.
Il rischio più grave: la sospensione dell’attività imprenditoriale
L’esposizione a un accertamento ispettivo in configurazione estiva ha un’ultima dimensione, la più pesante sotto il profilo economico e reputazionale, che merita di essere isolata: la sospensione dell’attività imprenditoriale. Il provvedimento è disciplinato dall’art. 14 del D.Lgs. 81/2008, ampiamente riformato dal decreto-legge n. 146 del 21 ottobre 2021, convertito con modifiche dalla legge n. 215 del 17 dicembre 2021, che ne ha inasprito significativamente il regime.
In sintesi, il personale ispettivo adotta la sospensione in due ipotesi: quando accerta l’impiego di lavoratori in nero in misura pari o superiore al dieci per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati, oppure quando riscontra una delle gravi violazioni in materia di salute e sicurezza elencate nell’Allegato I del medesimo decreto. La riforma ha eliminato il presupposto della reiterazione: anche la prima violazione, se rientrante nell’elenco, può giustificare la sospensione.
Un chiarimento decisivo per le piccole imprese è arrivato con la Nota INL n. 162 del 24 gennaio 2023, che ha precisato un punto tecnicamente sottile ma economicamente rilevante: l’eccezione prevista per le imprese con un solo dipendente vale unicamente per l’ipotesi di lavoro irregolare, non anche per le gravi violazioni prevenzionistiche. In altre parole, anche una microimpresa può vedersi sospendere l’attività se manca il documento di valutazione dei rischi o la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. In agosto, con organico ridotto e catena di controllo scoperta, questo rischio si concretizza più facilmente che in altre stagioni.
La check-list che segue elenca i dieci documenti la cui presenza, aggiornamento e reperibilità costituiscono il principale presidio contro l’adozione del provvedimento di sospensione. È il perimetro documentale minimo che l’azienda dovrebbe verificare prima di dichiarare chiuso il mese di luglio.
| 1 | DVR munito di data certa (o, in caso di più sedi operative, frontespizio con firme e data certa) |
| 2 | Documentazione attestante l’istituzione del servizio di prevenzione e protezione, con nomina RSPP (esterno ex art. 32 D.Lgs. 81/2008, interno, o RSPP Datore di Lavoro) e attestato di formazione ex art. 34 e Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 |
| 3 | Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico |
| 4 | Manuale d’uso delle attrezzature di lavoro, dal quale risulti che i dispositivi di sicurezza, segnalazione e controllo non sono stati modificati o rimossi |
| 5 | Piano di emergenza ed evacuazione (PEE), obbligatorio per le aziende con dieci o più dipendenti e per quelle soggette al controllo dei Vigili del Fuoco ai sensi del DPR 151/2011 |
| 6 | Piano Operativo di Sicurezza (POS), obbligatorio nei cantieri temporanei o mobili |
| 7 | Ricevuta di consegna dei DPI anti-caduta ai lavoratori che svolgono attività in quota oltre i due metri da terra, in assenza di misure di protezione collettiva |
| 8 | Notifica preventiva agli organi di vigilanza per i lavori che comportano un rischio connesso all’amianto |
| 9 | Elenco dei provvedimenti preventivi adottati per l’esecuzione di lavori in prossimità di linee elettriche |
| 10 | Registro delle attività di addestramento (obbligatorio dal 21 dicembre 2021 ex L. 215/2021), previsto per: addetti alla movimentazione manuale dei carichi; utilizzo di DPI di III categoria e otoprotettori; addetti agli spazi confinati; utilizzo di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi; preposti al montaggio di ponteggi; utilizzo di attrezzature di lavoro nei casi previsti dall’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 |
Le autorità che possono presentarsi ad agosto
Il provvedimento di sospensione ex art. 14 può essere adottato dal personale ispettivo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e, in materia di sicurezza sul lavoro, dagli organi di vigilanza della ASL. Ma durante il periodo estivo può presentarsi anche altro personale ispettivo, con perimetri di competenza distinti. Conoscerli in anticipo consente al rappresentante presente in azienda di orientarsi correttamente sin dai primi minuti dell’accesso.
| Autorità | Perimetro di controllo in ambito lavoro e sicurezza |
| Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) | Contratti di lavoro, orari, retribuzioni, lavoro irregolare, appalto e distacco, sicurezza sul lavoro (concorrente); adozione del provvedimento di sospensione ex art. 14 |
| INPS | Contribuzione previdenziale, assunzioni, gestione dei rapporti di lavoro sotto il profilo assicurativo |
| INAIL | Assicurazione infortuni, denunce di infortunio, gestione posizioni assicurative territoriali |
| ASL / SPSAL | Vigilanza in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro (competenza concorrente con INL); adozione del provvedimento di sospensione per gravi violazioni prevenzionistiche |
| Vigili del Fuoco | Prevenzione incendi, gestione delle emergenze, verifica CPI e conformità impianti |
A questi si affiancano, con perimetri prevalentemente fiscali ma con possibili sovrapposizioni sul lavoro irregolare, la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Entrate. L’accertamento del lavoro nero può emergere in qualunque tipo di controllo, e alcuni verbali di autorità fiscali generano segnalazioni obbligatorie all’INL.
Quattro accorgimenti pratici, in caso di accesso ispettivo, aiutano a gestire correttamente i primi minuti: richiedere sempre l’identificazione degli ispettori e verificarne il tesserino di riconoscimento; collaborare senza ostacolare il controllo, ma non fornire spontaneamente informazioni non richieste; richiedere sempre copia dei verbali rilasciati al termine dell’accesso; contattare tempestivamente il consulente del lavoro esterno per qualunque dubbio interpretativo, senza attendere il rientro del datore di lavoro.
Il presidio minimo in sintesi
Le sei figure e i sei strumenti che ogni impresa attiva ad agosto dovrebbe verificare prima della chiusura del periodo di ferie:
| Presidio | Base normativa | Azione da compiere prima delle ferie |
| Chi riceve l’ispezione | Prassi consolidata + poteri di rappresentanza dell’impresa | Individuazione scritta di un rappresentante presente ad agosto, con perimetro dei poteri di ricezione e sottoscrizione del verbale |
| Delega di funzioni | Art. 16 D.Lgs. 81/2008 (c. 3-bis per la subdelega) | Verifica della copertura del delegato ad agosto; attivazione di subdelega o presidio diretto del datore di lavoro |
| Preposto sostituto | Art. 19 D.Lgs. 81/2008; Cass. Pen. Sez. IV n. 51530/2018 | Nomina formale del sostituto, con formazione conforme all’Accordo Stato-Regioni 59/CSR del 17 aprile 2025 |
| Addetti antincendio e primo soccorso | Art. 18 c. 1 lett. b) e artt. 43-46 D.Lgs. 81/2008 | Designazione preventiva di un numero adeguato di addetti, tale da coprire l’attività anche in caso di ferie estive |
| Reperibilità documentale | Art. 13 D.Lgs. 124/2004; art. 4 c. 7 L. 628/1961 (illecito penale in caso di omessa esibizione) | Mappa scritta della documentazione: dove si trova, credenziali di accesso, referenti in servizio ad agosto |
| Canale con il consulente esterno | Prassi contrattuale con il professionista incaricato | Scambio reciproco dei periodi di ferie e dei canali attivi per le emergenze |
| Gestione post-verbale | Art. 13 D.Lgs. 124/2004; art. 20 D.Lgs. 758/1994; art. 14 D.Lgs. 124/2004 | Nomina di chi apre e legge il verbale, con obbligo di trasmissione immediata al datore di lavoro e al consulente esterno |
Un lavoro che si fa a maggio, non ad agosto
Tutte le operazioni descritte in questo approfondimento condividono una caratteristica: si fanno a monte. La delega di funzioni non si costruisce il 10 agosto, la formazione del preposto sostituto non si improvvisa in tre giorni, la mappa della reperibilità documentale non si redige nel pomeriggio della vigilia. Se si parte a metà luglio, si arriva in tempo per lavorare bene. Se si parte prima, si arriva in tempo per lavorare bene e con calma.
La preparazione ex ante ha un vantaggio ulteriore: consente di trattare la conformità come un lavoro organizzativo periodico e non come una gestione dell’emergenza. Le imprese che affrontano il tema in questo modo scoprono, di norma, che le criticità emerse durante la preparazione estiva erano già presenti prima delle ferie: erano semplicemente coperte dal fatto che il titolare era in sede, il dirigente delegato era operativo, il preposto era al suo posto. In questo senso, il presidio estivo diventa un’occasione di verifica dell’intero sistema di conformità, non un adempimento stagionale a sé stante.
È un discorso che accompagneremo nelle prossime settimane con altri temi del presidio estivo — dalle manutenzioni durante la chiusura aziendale, ai casi di malattia in ferie e di mancato rientro in servizio — e che riprenderemo con maggiore respiro dopo la pausa, quando molte imprese, tornate a regime, si trovano a valutare come rafforzare in modo strutturale i propri presidi di conformità.
| La compliance non va in ferie. L’estate è il momento migliore per preparare il rientro. |
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