☀ SUMMER COMPLIANCE 2026
Settimana 5
L’appuntamento estivo di Studio Garbelli dedicato a imprenditori, HR e professionisti che vogliono arrivare a settembre con un’azienda davvero in regola.
Il giorno fissato per il rientro il lavoratore non si presenta. Le cause tipiche sono due e portano in direzioni opposte: una malattia insorta durante la vacanza, che è un’assenza tutelata, oppure un prolungamento non autorizzato del riposo, che è un inadempimento contrattuale.
Tra le due passa una linea sottile e sempre la stessa: se una comunicazione è arrivata, si entra nel primo binario e si ragiona di sospensione delle ferie; se non è arrivata nulla, si entra nel secondo e si apre la scelta fra procedimento disciplinare e dimissioni per fatti concludenti. Questo approfondimento percorre i due binari nell’ordine.
La domanda che decide tutto
Prima di qualsiasi valutazione di merito serve una risposta a una domanda sola: è arrivata una comunicazione? Il punto non è se il motivo esista, ma se sia stato reso conoscibile all’azienda.
Ne discende un chiarimento che vale l’intera gestione: assenza ingiustificata è quella per cui non è pervenuta alcuna comunicazione giustificativa, non quella in cui la giustificazione è arrivata ma il datore non la ritiene sufficiente. Nel secondo caso si è già dentro una valutazione di merito, che appartiene al terreno disciplinare e non alla presunzione legale di volontà dimissionaria.
SCHEMA 1 · IL PRIMO BIVIO
| Che cosa arriva in azienda | Come si qualifica | Quale binario |
| Certificato di malattia nei termini | Assenza tutelata: le ferie si sospendono se la patologia è incompatibile con il riposo | Parte prima |
| Nessuna comunicazione | Assenza ingiustificata dal primo giorno | Parte seconda |
| Comunicazione di non riprendere servizio | Manifestazione di volontà, non assenza | Procedura telematica di dimissioni |
Prima parte – la malattia, in breve
Alla malattia in ferie abbiamo dedicato l’approfondimento della settimana scorsa: qui serve solo il perimetro, perché è il ramo che porta fuori dal problema del mancato rientro.
Il principio nasce dalla Corte costituzionale, che con la sentenza n. 616 del 30 dicembre 1987 ha dichiarato illegittimo l’articolo 2109 del codice civile nella parte in cui non prevedeva che la malattia insorta durante il periodo feriale ne sospendesse il decorso. Non è però un automatismo: la stessa Corte, con la sentenza n. 297 del 1990, e poi la Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 14020 del 2001 hanno legato l’effetto sospensivo alla concreta incompatibilità fra lo stato morboso e la funzione di riposo. Non decide la durata della malattia, ma la sua natura; e la valutazione clinica spetta al medico curante, non al medico competente aziendale.
Due regole contano più di tutte per la settimana di rientro. La sospensione decorre dalla data in cui la comunicazione è ricevuta dal datore, non dal primo giorno di malattia. E il datore che dubiti della compatibilità fra malattia e riposo non decide da sé: può chiedere la visita di controllo, che è lo strumento previsto dalla circolare INPS n. 109 del 1999. Restano fermi gli obblighi di reperibilità anche in località di villeggiatura e il divieto di monetizzare le ferie recuperate, posto dall’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 66/2003.
SCHEMA 2 · MALATTIA E FERIE: I TRE MOMENTI
| Quando insorge la malattia | Effetto sulle ferie | Che cosa fare |
| Prima dell’inizio delle ferie | Le ferie non decorrono e restano da godere | Riprogrammare il periodo: la scelta dei nuovi giorni resta del datore |
| Durante le ferie | Sospensione se la patologia è incompatibile con il recupero, dalla data di ricevimento della comunicazione | Verificare certificato e protocollo, valutare la visita di controllo |
| Al termine delle ferie, senza comunicazione | Nessuna sospensione: l’assenza è ingiustificata | Si passa al secondo binario |
La malattia insorta all’estero
È l’ipotesi più frequente proprio nella settimana di rientro. Il certificato va trasmesso al datore e all’INPS entro due giorni dal rilascio, con l’indicazione del recapito estero presso cui il lavoratore è reperibile; quello che cambia, a seconda del Paese, è la forma che il certificato deve avere.
SCHEMA 3 · IL CERTIFICATO ESTERO, TRE LIVELLI
| Dove insorge la malattia | Che cosa serve |
| Stato dell’Unione europea, Spazio economico europeo o Svizzera | Il certificato rilasciato dall’istituzione estera è sufficiente, anche in lingua straniera |
| Stato extra UE legato all’Italia da convenzione di sicurezza sociale | Vale il certificato rilasciato secondo le regole della convenzione applicabile |
| Stato extra UE non convenzionato | Traduzione in italiano e legalizzazione da parte della rappresentanza consolare italiana; per gli Stati aderenti alla Convenzione dell’Aja l’Apostille sostituisce la legalizzazione |
Leggi l’articolo «Il dipendente si ammala prima o durante le ferie: come gestire il caso, anche all’estero»
Il rientro dopo un’assenza lunga
Se la malattia si prolunga oltre le ferie e supera i sessanta giorni continuativi, al rientro opera l’articolo 41, comma 2, lettera e-ter, del decreto legislativo n. 81/2008: dopo la legge n. 203/2024 la visita medica non è più automatica ma subordinata alla valutazione del medico competente, che se non la ritiene necessaria esprime comunque il giudizio di idoneità. La norma riguarda l’assenza per motivi di salute, non quella ingiustificata.
Parte seconda – quando l’assenza è ingiustificata
Se non arriva nulla, il quadro si rovescia. La Corte di cassazione, con ordinanza del 22 maggio 2025, n. 13747, ha ribadito che tra gli obblighi di correttezza e diligenza rientra quello di comunicare tempestivamente gli impedimenti che rendono necessaria l’assenza: la mancata comunicazione, anche quando l’assenza sia in astratto dovuta a motivi legittimi, arreca al datore un pregiudizio organizzativo derivante dal legittimo affidamento sulla ripresa della prestazione.
La stessa ordinanza aggiunge due regole che cambiano il modo di scrivere una contestazione. L’assenza ingiustificata e la mancata comunicazione sono mancanze distinte e non sovrapponibili: sono due addebiti e vanno contestati entrambi. E quanto alla prova, il datore può limitarsi a dimostrare l’assenza nella sua oggettività.
Il prolungamento unilaterale delle ferie va tenuto distinto. La collocazione del periodo feriale spetta al datore ai sensi dell’articolo 2109 del codice civile, entro il quadro dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 66/2003: il diritto è del lavoratore, la scelta dei giorni no. Se però la richiesta di prolungamento era stata inoltrata e non ha ricevuto risposta, la posizione aziendale si indebolisce: la Cassazione, con la sentenza n. 9339 del 16 aprile 2018, ha ritenuto illegittimo il licenziamento per assenza ingiustificata in un caso di richiesta di ferie rimasta senza riscontro.
Nelle prime quarantotto ore la cosa più utile non è aprire la pratica, ma costruire la prova: tentativi di contatto tracciati — telefono, e-mail, PEC, raccomandata all’ultimo domicilio noto — perché la nota INL n. 579 del 22 gennaio 2025 prevede che gli Ispettorati possano sentire il lavoratore, i colleghi e altri soggetti per accertare se effettivamente non si sia presentato né abbia potuto comunicare. Per quei giorni non spetta retribuzione e non maturano contributi, ma il rapporto resta in vita: non esiste cessazione automatica per silenzio.
SCHEMA 4 · CHI PROVA CHE COSA
| Strada | Prova a carico del datore | Prova a carico del lavoratore |
| Procedimento disciplinare | L’assenza nella sua oggettività (art. 5 L. 604/1966) | Gli elementi che giustificano l’assenza e la sua non imputabilità |
| Dimissioni per fatti concludenti | La veridicità di quanto comunicato all’Ispettorato | L’impossibilità di comunicare i motivi, o l’avvenuta comunicazione |
Prima strada: il procedimento disciplinare
Si applica l’articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300: contestazione scritta specifica e tempestiva, termine a difesa non inferiore a cinque giorni salvo previsioni più favorevoli del contratto collettivo, provvedimento motivato dopo l’esame delle giustificazioni. Quando il lavoratore si trova all’estero il punto critico è la conoscibilità dell’atto: conviene affiancare al canale postale ogni recapito digitale già in uso nel rapporto.
Il vantaggio è la disponibilità immediata: non impone di attendere quindici giorni. Il costo è simmetrico. Il licenziamento comporta il ticket, apre l’accesso alla NASpI e resta esposto all’impugnazione nel termine di sessanta giorni previsto dall’articolo 6 della legge n. 604/1966.
Seconda strada: le dimissioni per fatti concludenti
L’articolo 19 della legge n. 203/2024 ha inserito il comma 7-bis nell’articolo 26 del decreto legislativo n. 151/2015: in caso di assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo o, in mancanza, superiore a quindici giorni, il datore ne dà comunicazione all’Ispettorato, il rapporto si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la procedura telematica di dimissioni. L’effetto non si produce se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per forza maggiore o per fatto imputabile al datore, di comunicare i motivi dell’assenza.
La comunicazione non è un adempimento informativo: la nota INL n. 579/2025 precisa che va effettuata solo se il datore intende far valere l’assenza ai fini della risoluzione. Va inviata preferibilmente via PEC alla sede competente per il luogo di lavoro, sul modello reso disponibile dall’Ispettorato, e deve riportare tutti i recapiti del lavoratore in possesso dell’azienda.
La circolare del Ministero del lavoro n. 6 del 27 marzo 2025 aggiunge due passaggi che vengono quasi sempre dimenticati. La stessa comunicazione inviata all’Ispettorato va trasmessa anche al lavoratore, per consentirgli di esercitare il diritto di difesa garantito dall’articolo 24 della Costituzione. E la procedura perde efficacia se arriva la notifica delle dimissioni telematiche presentate dal lavoratore: anche quelle per giusta causa prevalgono su una procedura già avviata.
SCHEMA 5 · IL CALENDARIO DELLA PROCEDURA
| Quando | Che cosa fare |
| Giorno 1 | Primo giorno di assenza: annotare la data di rientro fissata e quella effettiva |
| Giorni 1-2 | Tentativi di contatto tracciati: telefono, e-mail, PEC, raccomandata all’ultimo domicilio noto |
| Dal giorno 16 | Comunicazione all’Ispettorato competente per il luogo di lavoro, con copia al lavoratore |
| Entro 5 giorni | Unilav di cessazione, causale FC, con data non anteriore a quella della comunicazione all’ITL |
| Entro 30 giorni | Finestra entro cui l’Ispettorato, se avvia la verifica, deve concluderla |
Il nodo dei termini: perché la clausola del CCNL non accorcia i quindici giorni?
Quasi tutti i contratti collettivi sanzionano l’assenza ingiustificata di pochi giorni e molti contemplano espressamente il mancato rientro dalle ferie: il CCNL sottoscritto da ANCE per l’edilizia, agli articoli 98 e 100, considera rilevante l’assenza di tre giorni consecutivi. Dopo un ponte di ferie quella soglia si supera in un attimo, e la tentazione di usarla come termine del nuovo istituto è forte.
La circolare n. 6/2025 la esclude: i quindici giorni sono giorni di calendario e costituiscono termine legale minimo, sicché la comunicazione può essere trasmessa dal sedicesimo giorno; il termine collettivo rileva solo se superiore; le clausole disciplinari vanno lette come un corpus unico, per cui chi vuole risolvere sulla base di quel termine deve seguire la procedura dell’articolo 7 dello Statuto, del tutto alternativa.
La conseguenza dell’errore è precisa. Nel caso deciso dal Tribunale di Brescia con la sentenza 27 gennaio 2026, n. 27, in cui il datore aveva comunicato la risoluzione dopo cinque giorni, il rapporto è stato considerato non risolto ma soltanto interrotto: nessuna retribuzione per il periodo di inadempimento, ma retribuzioni nuovamente dovute dal momento in cui il lavoratore ha rimesso a disposizione le proprie energie. Una cessazione anticipata non produce un rapporto chiuso: produce un rapporto sospeso e un debito che matura.
SCHEMA 6 · IL CONTRASTO SUL TERMINE CONTRATTUALE
| Posizione | Tesi | Effetto pratico |
| Ministero del lavoro, circ. 6/2025 | Il termine collettivo vale solo se superiore a quello legale | Si contano quindici giorni |
| Bergamo, Ravenna, Brescia n. 27/2026 | Serve una clausola collettiva dedicata; le clausole disciplinari non valgono per analogia | Si contano quindici giorni |
| Milano, Trento | Il termine collettivo previsto per il licenziamento misura anche la volontà dimissionaria | Vale il termine breve del CCNL |
La verifica dell’ispettorato e gli adempimenti di chiusura
La verifica è facoltativa e va conclusa entro trenta giorni dalla ricezione. Il lavoratore non deve provare i motivi dell’assenza, ma l’impossibilità di comunicarli: se fornisce quella prova, o se l’Ispettorato accerta la non veridicità della comunicazione, l’effetto risolutivo non si produce e il lavoratore ha diritto alla ricostituzione del rapporto. Né la circolare né la nota attribuiscono però all’Ispettorato il potere di ordinare il ripristino: se l’azienda non condivide, la controversia si sposta davanti al giudice. La circolare avverte inoltre che il datore potrebbe rispondere, anche penalmente, per falsità delle comunicazioni rese.
La causale è il vero interruttore del sistema. Dal 29 gennaio 2025 esiste su Unilav il codice “FC – dimissioni per fatti concludenti” e la circolare INPS n. 154 del 22 dicembre 2025 ne ha chiarito la portata: con quella causale la NASpI è preclusa, perché manca l’involontarietà richiesta dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 22/2015; se invece la cessazione è comunicata come licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, il lavoratore vi accede, e vi accede anche quando dalla lettera risulti che il recesso è scaturito da un procedimento disciplinare per assenza protratta. È lo stesso fatto, e due caselle diverse producono due esiti opposti.
Nel flusso Uniemens la cessazione va esposta con il codice <TipoCessazione> “1Y” (messaggio INPS n. 639 del 19 febbraio 2025); il ticket di licenziamento non è dovuto, ma se l’Ispettorato dichiara l’inefficacia gli obblighi contributivi sorgono dal momento della dichiarazione. Dalle competenze finali è trattenibile l’indennità sostitutiva del preavviso. L’istituto non è applicabile nelle ipotesi dell’articolo 55 del decreto legislativo n. 151/2001, che impone la convalida presso l’Ispettorato per la lavoratrice in gravidanza e per la lavoratrice madre o il lavoratore padre nei primi tre anni di vita del bambino o di accoglienza del minore adottato o in affidamento.
Gli errori che costano
- Trattare come ingiustificata un’assenza per cui è arrivato il certificato nei termini, o come giustificata un’assenza di cui si è saputo solo a posteriori.
- Far decorrere la sospensione delle ferie dal primo giorno di malattia invece che dalla data di ricevimento della comunicazione.
- Interrompere le ferie per la malattia del figlio in assenza di ricovero, o oltre i limiti di età e di durata dei congedi.
- Comunicare all’Ispettorato prima del sedicesimo giorno applicando il termine disciplinare del CCNL.
- Non trasmettere al lavoratore la comunicazione inviata all’Ispettorato, o indicare nell’Unilav una data di cessazione anteriore ad essa.
- Considerare chiusa la partita dopo i trenta giorni di verifica: il comma 7-bis non prevede alcun termine di decadenza per la contestazione da parte del lavoratore.
La previdenza sta nella comunicazione di luglio
Gran parte del contenzioso nasce da un’ambiguità documentale: non risulta con certezza quale fosse la data di rientro, a chi comunicare l’impedimento, quale recapito fosse valido. La comunicazione che accompagna la programmazione delle ferie dovrebbe contenere quattro elementi: la data esatta di ripresa del servizio, il canale unico per comunicare qualunque impedimento, l’indicazione che l’impedimento va comunicato immediatamente e non al rientro, la conferma dei recapiti validi durante l’assenza, compresi quelli esteri. Sono quattro righe che, nel caso limite, decidono l’esito di una procedura.
| IN CHIARO Sospensione delle ferie — conversione del titolo dell’assenza da ferie a malattia: i giorni non consumano il periodo feriale, che resta da godere. Assenza ingiustificata — assenza di cui il lavoratore non ha reso conoscibile la ragione. È il difetto di comunicazione a qualificarla, non l’inesistenza di un motivo. Dimissioni per fatti concludenti — cessazione ricondotta alla volontà del lavoratore desunta dal suo comportamento, senza che occorra la procedura telematica di dimissioni. Forza maggiore — evento estraneo alla volontà della persona. Nella norma in esame rileva solo se impedisce di comunicare i motivi dell’assenza, non se impedisce il rientro. Ticket di licenziamento — contributo dovuto quando si interrompe un rapporto a tempo indeterminato e da cui può sorgere il diritto alla NASpI. Nelle dimissioni per fatti concludenti non è dovuto. Apostille — timbro previsto dalla Convenzione dell’Aja che sostituisce la legalizzazione consolare di un documento straniero fra gli Stati aderenti. |
La mappa della decisione
Percorso sintetico dal giorno del mancato rientro alla soluzione, sui due binari.
| Il lavoratore non si presenta alla data di rientro fissata |
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| Tentativi di contatto tracciati: telefono, e-mail, PEC, raccomandata all’ultimo domicilio noto |
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| È arrivata una comunicazione giustificativa? |
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| SÌ · MALATTIA Sospensione delle ferie dalla data di ricevimento, se la patologia è incompatibile con il recupero. Verifica possibile solo con la visita di controllo | NO · ASSENZA INGIUSTIFICATA Si apre la scelta fra le due procedure, alternative e non cumulabili |
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| Solo il ramo destro prosegue: quale procedura attivare |
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| A · DISCIPLINARE Contestazione su due addebiti, termine a difesa, provvedimento motivato. Ticket dovuto, NASpI accessibile al lavoratore | B · COMMA 7-BIS Dal sedicesimo giorno: comunicazione all’ITL con copia al lavoratore, Unilav causale FC entro cinque giorni. Nessun ticket, NASpI preclusa |
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| Verifica eventuale dell’Ispettorato entro trenta giorni: se accerta l’impossibilità di comunicare o la non veridicità, la cessazione resta priva di effetti |
| La compliance non va in ferie. L’estate è il momento migliore per preparare il rientro…..Ed ormai siamo pronti ad accogliere settembre con un’azienda davvero in regola |
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