In breve — Cinque punti chiave
- Le chat aziendali possono essere usate a fini disciplinari solo con policy e informativa corrette.
- Le chat private tra colleghi restano tutelate dalla segretezza della corrispondenza.
- Screenshot e messaggi ricevuti da terzi possono creare violazioni privacy per l’azienda.
- La Cassazione distingue tra semplice sfogo privato e danno concreto agli interessi aziendali.
- Policy, informative GDPR e controlli difensivi corretti sono essenziali per evitare contenziosi.
Premessa
Un dipendente scrive in un gruppo WhatsApp con i colleghi cose pesanti sul capo. Qualcuno gira lo screenshot all’azienda. Si può licenziare?
Nell’ultimo anno la risposta è cambiata. E non vale più “dipende”: ora dipende da quattro cose precise.
Tre domande tornano sempre più spesso nello Studio:
- Posso licenziare un dipendente che ha scritto in chat cose offensive sul mio conto?
- Posso usare gli screenshot di un gruppo WhatsApp aziendale per una contestazione disciplinare?
- Se un collega mi gira lo screenshot di un messaggio privato, posso utilizzarlo?
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Cassazione, Corte Costituzionale e Garante Privacy hanno dato risposte chiare. Vediamole.
La distinzione fondamentale: chat aziendale o chat privata?
Il primo elemento che cambia tutto è la natura della chat. La giurisprudenza distingue nettamente due ipotesi che, pur sembrando simili, hanno regole opposte.
Chat aziendale è lo strumento fornito dall’azienda al lavoratore per svolgere la prestazione: Microsoft Teams, Slack, Google Chat, sistemi interni con account aziendale. Rientra in pieno nell’articolo 4, comma 2, dello Statuto dei Lavoratori (come modificato dal D.Lgs. 151/2015): è uno “strumento utilizzato dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa”. Le informazioni che vi transitano sono, in linea di principio, utilizzabili a fini disciplinari.
Chat privata tra colleghi è invece un gruppo WhatsApp (o equivalente) creato spontaneamente dai dipendenti sui propri telefoni personali, senza alcun ruolo dell’azienda. Anche se i partecipanti sono colleghi e parlano di lavoro, lo strumento resta privato. Su questo tipo di chat si proietta la tutela dell’articolo 15 della Costituzione: libertà e segretezza della corrispondenza.
La differenza è radicale: nel primo caso siamo nel perimetro del potere datoriale (a certe condizioni). Nel secondo, in uno spazio costituzionalmente protetto.
Chat private: la regola è l’inutilizzabilità
Nel 2025 la Cassazione ha pronunciato due sentenze “gemelle” che hanno consolidato un orientamento di chiusura.
Caso 1 — La commessa del brand di lusso
Una commessa posta in una chat WhatsApp di colleghe un video ironico su una cliente. L’azienda la licenzia. La Cassazione annulla il licenziamento (Sez. Lavoro, sent. 5334 del 28/02/2025) e fissa il principio: la garanzia della libertà e segretezza della corrispondenza privata impedisce di elevare a giusta causa di licenziamento il contenuto delle comunicazioni private del lavoratore, “a prescindere dal mezzo e dai modi con cui il datore di lavoro ne sia venuto a conoscenza”.
Caso 2 — Il gruppo “Amici di lavoro”
Pochi giorni dopo, stessa Sezione (sent. 5936 del 06/03/2025). Un dipendente invia in un gruppo WhatsApp di 14 colleghi messaggi vocali offensivi, denigratori, minatori e razzisti contro il proprio team leader. Il vocale arriva all’azienda tramite un partecipante. Stessa conclusione: chat ristretta = corrispondenza privata, art. 15 Cost., la rivelazione da parte di un partecipante non fa cadere la tutela.
Garante Privacy — Autostrade per l’Italia: 420.000 euro
A queste pronunce si affianca un provvedimento del Garante Privacy di estrema rilevanza pratica. Provv. 288 del 21 maggio 2025 (doc. web 10143261): l’azienda aveva usato dati estratti da Facebook, Messenger e WhatsApp di una dipendente per giustificare un licenziamento. Difesa aziendale: “non li abbiamo cercati noi, ce li hanno consegnati”. Garante: la ricezione passiva non esonera. Chi usa quei dati è titolare del trattamento e ne risponde.
Chat aziendali: utilizzabili, ma a condizioni precise
Sul versante opposto, l’11 dicembre 2025 la Cassazione (sent. 32283/2025, Sez. Lavoro) ha confermato la legittimità del licenziamento di un quadro che aveva violato gli obblighi di riservatezza su un processo di selezione del personale. La condotta era stata accertata tramite conversazioni estratte dalla chat aziendale.
Il principio è limpido: la chat aziendale, in quanto strumento di lavoro ex art. 4 co. 2 Statuto, può essere utilizzata a fini disciplinari solo se ricorrono tutte le condizioni del comma 3:
- informativa adeguata e specifica al lavoratore sulle modalità d’uso dello strumento e sulle modalità di controllo;
- policy aziendale accessibile (di regola via intranet) e richiamata nel contratto di assunzione;
- rispetto della normativa privacy (GDPR e Codice Privacy), con base giuridica del trattamento documentata.
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In assenza anche di uno solo di questi tre requisiti, l’utilizzabilità cade — e con essa, di regola, la legittimità della sanzione.
Quando una chat privata può comunque “pesare”: l’eccezione del 2026
Il quadro non è statico. Il 31 marzo 2026 la Cassazione (ord. 7982/2026, Sez. Lavoro) ha confermato il licenziamento di una direttrice di un ufficio postale che, in un gruppo WhatsApp, aveva inviato un vocale contenente — insieme — espressioni offensive verso colleghi e superiori, rivelazione di direttive aziendali riservate sui controlli del green pass, e indicazioni operative per aggirare quelle procedure. Il messaggio era poi finito su Facebook.
La Corte ha precisato: la natura “chiusa” della chat non è di per sé decisiva quando il contenuto non si esaurisce in uno sfogo privato, ma incide direttamente su regole organizzative essenziali e su interessi aziendali concretamente lesi.
Quattro elementi pesano sulla valutazione:
- natura del contenuto: non semplici opinioni, ma rivelazione di informazioni riservate o istigazione a violare regole;
- lesione concreta degli interessi aziendali: non più solo il vincolo “morale” di lealtà;
- prevedibilità della diffusione: in un contesto digitale, sapere che un vocale può essere inoltrato è esigibile;
- ruolo del lavoratore: le posizioni direttive amplificano la responsabilità.
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L’ordinanza non smentisce le sentenze del 2025: le precisa. Le offese in sé, in una chat privata, restano protette. Ma quando alle offese si sommano la rivelazione di informazioni aziendali riservate o la violazione di regole organizzative, la tutela costituzionale non basta più.
La mappa in una tabella

Cosa fare in concreto: cinque mosse
Per il datore di lavoro che voglia usare la messaggistica aziendale come supporto alla gestione disciplinare — e per il consulente che lo assiste — cinque sono i passaggi essenziali.
- Adottare una policy chiara sulla messaggistica. Indicare quali sono gli strumenti aziendali ufficiali (Teams, Slack, sistemi proprietari), vietare l’uso di chat informali per comunicazioni di servizio, prevedere espressamente la possibilità di controlli e l’utilizzo a fini disciplinari.
- Fornire un’informativa privacy specifica. Il “rispettiamo il GDPR” non basta. Deve indicare base giuridica, finalità, modalità e tempi di conservazione, soggetti autorizzati al controllo.
- Richiamare policy e informativa nel contratto di assunzione. È il passaggio che la Cassazione ha valorizzato come prova dell’informazione adeguata.
- Evitare l’uso di screenshot ricevuti da terzi. Anche se il contenuto sembra inequivocabile, l’utilizzo di dati estratti da chat private espone a sanzioni privacy pesanti e, in genere, all’invalidazione della contestazione disciplinare.
- In caso di sospetto illecito, attivare un controllo difensivo “mirato”, non a tappeto. La Cassazione richiede fondato sospetto basato su indizi concreti, controllo ex post (dopo l’insorgenza del sospetto) e proporzionato (Cass. Lav. 18168/2023 e successiva).
In conclusione
Il messaggio della giurisprudenza più recente è duplice.
Da un lato, il datore di lavoro non può trasformare la chat privata tra colleghi in un terreno di sorveglianza morale: offese, sfoghi, critiche al capo restano protette dall’art. 15 Cost. anche quando un partecipante decide di consegnarle all’azienda.
Dall’altro, quando la conversazione — anche privata — scavalca il confine dello sfogo per ledere concretamente l’organizzazione aziendale (rivelando segreti, istigando a violare regole, distruggendo il vincolo di fiducia), la tutela costituzionale non è più sufficiente.
Per le aziende, oggi più che mai, la differenza tra una contestazione che regge e una che salta in giudizio sta tutta nella qualità della documentazione preventiva: policy, informativa, contratti, e — soprattutto — capacità di dimostrare, in giudizio, di aver rispettato ogni passaggio.
Per i lavoratori, la consapevolezza che la chat “chiusa” offre tutela alle opinioni, ma non alla violazione degli obblighi di fedeltà.
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