☀ SUMMER COMPLIANCE 2026
Settimana 1
L’appuntamento estivo di Studio Garbelli dedicato a imprenditori, HR e professionisti che vogliono arrivare a settembre con un’azienda davvero in regola.
Concedere al dipendente l’uso privato dell’auto aziendale durante le ferie non è una cortesia da gestire in via di prassi: è una variazione d’uso che, in assenza di formalizzazione e di corretta valorizzazione del benefit, può tradursi in un recupero fiscale e contributivo. Nel 2026 la materia è governata da regimi distinti che coesistono: individuare quello applicabile è il primo, decisivo passaggio.
A cura di Barbara Garbelli — Consulente del Lavoro e HSE Manager
Il caso: l’auto strumentale che «va in ferie»
La fattispecie è ricorrente nella stagione estiva. Un veicolo assegnato al dipendente per uso esclusivamente aziendale — strumento operativo, con utilizzo privato di norma vietato — viene lasciato nella disponibilità del lavoratore anche durante il periodo feriale, questa volta per finalità personali. Il gesto appare neutro; sul piano giuridico-fiscale non lo è. Nel momento in cui l’azienda tollera o autorizza l’uso privato, muta la natura dell’assegnazione e sorge un valore economico tassabile in capo al dipendente.
Comprendere le conseguenze richiede di distinguere due piani spesso confusi: la modalità di assegnazione del veicolo (aziendale, personale, promiscuo) e il criterio di valorizzazione del relativo benefit, che nel 2026 non è più unico.
Le tre modalità di assegnazione
L’autovettura aziendale può essere concessa secondo tre modalità, ciascuna con conseguenze differenti sul piano fiscale, contributivo e retributivo:
▪ Uso esclusivamente aziendale. Il veicolo è strumento di lavoro, funzionale all’attività; l’utilizzo privato è espressamente escluso. Nessun fringe benefit.
▪ Uso esclusivamente personale. Il mezzo è concesso per finalità extra-lavorative, anche familiari. L’intero valore costituisce benefit.
▪ Uso promiscuo. Il veicolo serve sia esigenze aziendali sia personali. È la modalità cui la disciplina fiscale dedica il regime dedicato dell’art. 51, co. 4, lett. a), TUIR.
La concessione dell’auto strumentale al dipendente durante le ferie realizza, di fatto, una trasformazione temporanea in uso promiscuo. Ed è proprio la natura temporanea e circoscritta di questa variazione a determinare, come vedremo, il criterio di valorizzazione applicabile.
La formalizzazione: la lettera di assegnazione temporanea
Il punto nevralgico è documentale. Quando un’auto normalmente strumentale viene concessa a uso personale per il solo periodo feriale, non è sufficiente una prassi aziendale tollerante: è indispensabile la sottoscrizione di una lettera di assegnazione temporanea a uso promiscuo, che formalizzi la variazione d’uso e definisca con precisione durata, condizioni ed eventuale estensione ai familiari conviventi.
In assenza di tale atto, l’uso privato in periodo feriale integra un benefit non dichiarato, con le conseguenti implicazioni sanzionatorie in sede fiscale e previdenziale. La formalizzazione, inoltre, non ha solo funzione probatoria verso l’Amministrazione: definisce anche il perimetro di responsabilità nell’ipotesi di sinistro (§ 07).
| ASSUNZIONE DA VERIFICARE Attenzione a non dare per scontato che ogni auto «lasciata al dipendente» per le ferie generi automaticamente il benefit forfettario da 15.000 km. Il forfait presuppone un’assegnazione annuale in uso promiscuo. Per un utilizzo di poche settimane il criterio corretto è diverso — ed è qui che si concentra l’errore più frequente. |
Il quadro dei regimi vigenti nel 2026
Prima di quantificare il benefit occorre stabilire quale regime si applica al veicolo. La riforma introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024, art. 1, co. 48) ha sostituito il criterio fondato sulle emissioni di CO₂ con un criterio fondato sul tipo di alimentazione. Il decreto «Bollette» (DL 19/2025, comma 48-bis, conv. L. 60/2025) ha disciplinato il passaggio, chiuso il 30 giugno 2025. La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10/E del 3 luglio 2025 ha fornito i chiarimenti operativi. Il risultato è la coesistenza di quattro fattispecie, che nel 2026 restano tutte astrattamente rilevanti a seconda della storia del singolo veicolo.
Tabella di sintesi – i regimi coesistenti
| Regime | Presupposti (in sintesi) | Criterio di valorizzazione |
| Previgente (CO₂) | Veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024. | Percentuali su fasce di emissione (25% / 30% / 50% / 60%) dei 15.000 km ACI, fino a naturale scadenza del contratto. |
| Transitorio | Veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e consegnati entro il 30 giugno 2025. | Ancora le percentuali CO₂ — salvo applicare la nuova aliquota se più favorevole (es. elettriche/plug-in). Finestra ormai chiusa. |
| Nuovo (alimentazione) | Immatricolazione, contratto e consegna tutti dal 1° gennaio 2025. | 50% (termiche e mild-hybrid), 20% (ibride plug-in), 10% (elettriche pure) dei 15.000 km ACI, al netto delle trattenute. |
| Valore normale (residuale) | Quando non ricorre né il vecchio né il nuovo regime — tipicamente veicoli immatricolati entro il 2024 ma assegnati dopo il 30 giugno 2025. | Solo la quota di uso privato, depurata dell’uso aziendale (art. 51, co. 3, e art. 9 TUIR). |
Base di calcolo comune ai regimi forfettari: percorrenza convenzionale di 15.000 km e costo chilometrico delle tabelle ACI 2026 (G.U. n. 297 del 23 dicembre 2025).
| AGGIORNAMENTO — IL CORRETTIVO IN DIRITTURA D’ARRIVO |
| IN ITER · NON ANCORA IN VIGORE Il quadro sopra descritto è quello vigente. È tuttavia in avanzata fase di approvazione il decreto legislativo correttivo della riforma fiscale (c.d. Decreto Omnibus, quarto correttivo della delega di cui alla L. 111/2023), approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri il 10 giugno 2026 e all’esame delle Commissioni parlamentari per i pareri. Il provvedimento interviene nuovamente sull’art. 51, co. 4, lett. a), TUIR. Le misure entreranno in vigore soltanto dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale — il termine per l’approvazione definitiva dei decreti attuativi della delega è fissato al 29 agosto 2026. Le principali novità attese, con decorrenza prospettata dal periodo d’imposta 2026, sono: ▪ Anzianità del veicolo. Maggiorazione del 50% del valore imponibile per i mezzi con oltre cinque anni dalla prima immatricolazione, in funzione di incentivo al rinnovo delle flotte. ▪ Optional. Incremento forfettario del 5% per gli accessori a carico dell’azienda non compresi nelle tabelle ACI. ▪ Superamento del «valore normale». Il criterio residuale verrebbe assorbito: il benefit seguirebbe le percentuali per alimentazione anche per i veicoli oggi esclusi, e seguirebbe il veicolo, non l’utilizzatore (la riassegnazione a un altro dipendente non comporterebbe aggravi). ▪ Finestra transitoria. Probabile estensione a favore dei veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e consegnati entro il 31 dicembre 2025. Fino all’entrata in vigore restano applicabili le regole illustrate in questo approfondimento. Trattandosi di materia in movimento, il testo definitivo va verificato al momento dell’applicazione. |
Quale criterio per l’uso in ferie: il percorso decisionale
Il criterio non si sceglie: discende dai presupposti oggettivi del veicolo. Per il nostro caso — auto strumentale concessa a uso privato per le sole ferie — la sequenza logica è la seguente.

La conclusione operativa è netta: per l’auto strumentale concessa a uso privato limitatamente alle ferie, il criterio più coerente non è il forfait annuale, bensì la valorizzazione del solo uso privato secondo il valore normale, ragguagliata ai giorni di effettivo godimento. Il forfait resta invece la regola per le auto stabilmente assegnate in promiscuo, che semplicemente «attraversano» anche il periodo feriale senza mutamento di regime.
La valorizzazione e il riaddebito al lavoratore
Individuato il criterio, il valore così determinato concorre a formare il reddito di lavoro dipendente. È tuttavia possibile ridurre il benefit tassabile addebitando al lavoratore un importo a titolo di concorso spese. Lo prevede l’art. 51, co. 4, lett. a), TUIR, che assume l’importo convenzionale al netto dell’ammontare eventualmente trattenuto al dipendente.
La circolare ministeriale 16 febbraio 2007, n. 11/E, ha precisato che le somme corrisposte dal dipendente per rimborsare in tutto o in parte il costo sostenuto dall’impresa decurtano il reddito di lavoro dipendente. Sul piano operativo, il riaddebito può avvenire:
▪ mediante trattenuta in busta paga;
▪ mediante fatturazione al dipendente (fattura da emettere entro il termine del periodo d’imposta);
▪ in forma mista — in tal caso i costi di percorrenza delle tabelle ACI si considerano comprensivi di IVA.
La leva del riaddebito è particolarmente utile proprio nel caso feriale: un concorso spese proporzionato ai giorni di uso privato consente di neutralizzare, in tutto o in parte, l’emersione del benefit, a condizione che la movimentazione sia tracciata e documentata.più esposta delle tre, e la dottrina invoca da tempo un intervento normativo di chiarimento che non è ancora arrivato.
Il profilo assicurativo e la responsabilità: l’angolo che spesso si trascura
Un approfondimento che si limiti al versante fiscale lascia scoperto il rischio più insidioso. Nell’uso privato durante le ferie non ricorre l’infortunio in itinere né la responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. — si tratta di utilizzo extra-lavorativo puro. Il tema, dunque, non è prevenzionistico in senso stretto, ma contrattuale e assicurativo, e va inquadrato con precisione per non incorrere in un errore di prospettiva.
Due verifiche sono opportune prima di rilasciare l’auto per le ferie:
▪ Perimetro dei conducenti autorizzati. Se la lettera estende l’uso ai familiari conviventi, la copertura RCA e le eventuali garanzie accessorie (kasko, furto/incendio) devono coprire conducenti diversi dall’assegnatario. Molte polizze flotta limitano i soggetti abilitati.
▪ Clausole di manleva e franchigie. È prudente definire, nell’atto di assegnazione temporanea, a chi facciano capo franchigie, scoperti e responsabilità per danni durante il periodo di uso privato, distinguendo con chiarezza la fase feriale da quella lavorativa.
L’impatto in busta paga e le politiche di riequilibrio
Il valore del fringe benefit concorre alla determinazione della retribuzione imponibile, incidendo su fiscalità, contribuzione previdenziale e — ove contrattualmente previsto — su premi, superminimi e istituti collegati. Va inoltre ricordato che, dal 2025 e con conferma fino al 2027, il valore dell’auto confluisce nel plafond annuale dei fringe benefit (1.000 euro per la generalità dei dipendenti, 2.000 euro per chi ha figli a carico): il superamento anche di un solo euro rende imponibile l’intero importo del plafond, non la sola eccedenza.
Ne discende che l’uso personale dell’auto in ferie può generare disparità retributive significative e, se non governato, il superamento inatteso della soglia. Si giustifica così l’adozione di politiche aziendali di riequilibrio, in ottica di welfare, equità interna e retention.
Conclusioni operative
La concessione dell’auto aziendale nel periodo feriale, ove comporti un uso promiscuo, non è una tolleranza gestibile in via di fatto. Richiede un inquadramento giuridico rigoroso, una documentazione contrattuale che legittimi l’uso — anche da parte dei familiari — e una quantificazione puntuale del benefit, coerente con il regime effettivamente applicabile. La regola aurea, nel 2026, è distinguere sempre l’auto stabilmente promiscua (forfait per alimentazione) dall’auto strumentale temporaneamente privata (valore normale ragguagliato).
Un’ultima raccomandazione di metodo: la disciplina è in fase di ulteriore revisione con il correttivo in dirittura d’arrivo. Chi imposta oggi la gestione delle assegnazioni estive farà bene a monitorare l’entrata in vigore del provvedimento e a costruire la documentazione contrattuale in modo da poterla adeguare senza rilavorazioni sostanziali.
La checklist finale prima di assumere
☐ Sottoscrizione della lettera di assegnazione temporanea a uso promiscuo (durata, condizioni, familiari ammessi).
☐ Individuazione del regime applicabile in base a immatricolazione, data del contratto e consegna del veicolo.
☐ Scelta del criterio: forfait 10/20/50% se assegnazione stabile; valore normale ragguagliato ai giorni se uso strumentale reso temporaneamente privato.
☐ Definizione dell’eventuale concorso spese/riaddebito e delle relative modalità (busta paga o fattura entro il periodo d’imposta).
☐ Verifica del plafond annuale dei fringe benefit del dipendente (1.000 / 2.000 euro).
☐ Controllo della copertura assicurativa per conducenti ulteriori e definizione delle clausole di manleva.
☐ Tenuta del registro delle percorrenze aziendali a supporto della quota di uso lavorativo.
Riferimenti normativi e di prassi
• Art. 51, co. 3 e 4, lett. a), TUIR — determinazione del reddito di lavoro dipendente e regime dei veicoli in uso promiscuo.
• Art. 9 TUIR — nozione di valore normale.
• L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025), art. 1, co. 48 — nuove percentuali per tipo di alimentazione.
• DL 19/2025 (comma 48-bis), conv. L. 60/2025 — disciplina transitoria, chiusa il 30 giugno 2025.
• Circolare Agenzia delle Entrate n. 10/E del 3 luglio 2025 — chiarimenti operativi e individuazione dei regimi.
• Risposta a interpello n. 192/E/2025 — applicazione del valore normale ai veicoli fuori dai regimi transitorio e nuovo.
• Circolare ministeriale 16 febbraio 2007, n. 11/E — rilevanza dei riaddebiti al dipendente.
• Tabelle ACI 2026 — G.U. n. 297 del 23 dicembre 2025.
• Schema di decreto legislativo correttivo (c.d. Decreto Omnibus) — approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri il 10 giugno 2026 (comunicato n. 177); in iter parlamentare, non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale alla data del presente approfondimento.
Approfondimento a carattere informativo, aggiornato alla normativa vigente al 18 luglio 2026. La materia è oggetto di un correttivo in fase di approvazione (v. riquadro «Aggiornamento»): si raccomanda di verificarne l’entrata in vigore. Il presente contributo non sostituisce una valutazione del caso concreto. #NormeChiareLavoroSicuro
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